(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Numerose sono state le criticità
nella fase attuativa" della disciplina del 2017 che ha
introdotto nel nostro ordinamento il principio dell'equo
compenso per le prestazioni professionali, giacché "continuano
ad esser pubblicati dalla Pa bandi per il reclutamento di
professionisti con la previsione di compensi pari allo zero",
dunque "va ampliata la platea dei soggetti tenuti
all'applicazione dell'equo compenso" ed "occorre estendere il
principio dell'equo compenso a tutti i rapporti contrattuali,
ivi compresi quelli tra professionisti ed utenti consumatori, al
fine di ristabilire un corretto equilibrio economico nelle
transazioni professionali". Lo si legge nella memoria che il Cup
(Comitato unitario delle professioni) ha depositato in
Commissione Giustizia, al Senato, e che è stata illustrata
stamattina dalla presidente del Consiglio nazionale del
Notariato, Valentina Rubertelli. "L'abrogazione delle tariffe
professionali non ha prodotto i risultati sperati, anzi, ha
determinato un'ingiusta esposizione del professionista al
rischio di mancato pagamento da parte dei clienti nonché ad una
concorrenza sleale tra colleghi. Effetti positivi non sono
derivati neppure per i consumatori - viene evidenziato - che,
invece, di fronte ad una guerra al ribasso dei compensi
professionali, si trovano nella condizione di non poter valutare
la competenza e la preparazione del professionista, essendo
indotti ad avvalersi di coloro che offrono il prezzo più basso".
Nel testo viene, infine, annoverato fra gli "elementi positivi"
del disegno di legge "la legittimazione per gli Ordini ad
adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la
violazione da parte del professionista dell'obbligo di
convenire, o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e
proporzionato alla prestazione professionale richiesta e
determinato in applicazione dei parametri" previsti da appositi
decreti ministeriali, nonché a "sanzionare la violazione
dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui
la convenzione, il contratto o, comunque, qualsiasi accordo con
il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista,
che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare
in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri
stabiliti dalla disposizione della legge". (ANSA).