La Corte costituzionale (sentenza
n.70, depositata oggi) ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 257, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più
gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni
illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state
realizzate anche opere abusive inamovibili. Il caso nasce dal
ricorso del 'proprietario' di una cabina abusiva sul litorale
romano del Lido di Ostia condannato a pagare indennizzi più
elevati rispetto al passato, in seguito a quanto previsto da una
legge finanziaria con 'effetto retroattivo'.
In particolare, il signor G. S. inizialmente si era rivolto,
per contestare il caro indennizzo, al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, poi dichiaratosi carente di
giurisdizione. Allora aveva fatto ricorso al Tribunale ordinario
di Roma, per contestare il provvedimento del 23 novembre 2007
con il quale il Comune di Roma gli ha ingiunto il pagamento di
euro 64.628,13 a titolo di indennizzo determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 257, della legge n. 296 del 2006, in
riferimento al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2007, per una
concessione demaniale marittima scaduta il 31 dicembre 2001,
relativa al mantenimento di una cabina balneare a uso residenza
estiva su un'area demaniale marittima sita in Ostia Lido. La
vicenda era poi arrivata in Cassazione, e la Seconda Sezione
civile della Suprema Corte aveva censurato tale disposizione
della legge finanziaria, ritenendo che la commisurazione
dell'indennizzo ai valori di mercato anziché ai più bassi valori
tabellari fosse lesiva del principio di affidamento legittimo
tutelato dagli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Con il suo verdetto depositato oggi, la Corte Costituzionale
- sentenza n. 70 - nel respingere l'eccezione di
incostituzionalità "ha ritenuto che la scelta del legislatore di
attribuire, per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima,
efficacia retroattiva a una norma innovativa, che peraltro non
può ritenersi assolutamente inaspettata, operi un razionale
contemperamento tra ragioni antagoniste", spiega una nota della
Consulta. "In particolare, l'affidamento riposto dagli autori
di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina
concernente i conseguenti indennizzi - rileva la nota della
Consulta - è stato considerato recessivo rispetto a differenti
esigenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la
valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la
più adeguata difesa di questi ultimi, in ambiti che incrociano
altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la
tutela del paesaggio e dell'ambiente marino".
Ad avviso della Corte Costituzionale, "l'intervento del
legislatore è volto anche ad eliminare inique sperequazioni, dal
momento che, in precedenza, gli indennizzi richiesti agli autori
di occupazioni aggravate dalle trasformazioni irreversibili oggi
interessate dalla modifica del sistema di computo erano i
medesimi previsti per condotte più lievi, vale a dire per mere
occupazioni senza realizzazione di opere inamovibili".
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