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CRV - Approvato all’unanimità Pdl 54 sulla disciplina delle attività di protezione civile

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CRV - Approvato all’unanimità Pdl 54 sulla disciplina delle attività di protezione civile

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Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Oggi, in aula consiliare

24 maggio 2022, 16:47

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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PressRelease - Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

(Arv) Venezia 24 mag. 2022 - Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 54, di iniziativa della Giunta, relativo alla disciplina delle attività di protezione civile.

Si tratta dell’esito di un percorso normativo - ampiamente illustrato in Aula dalla Presidente e dal Vicepresidente della seconda commissione consiliare, rispettivamente relatore e correlatore del Pdl, nonché dall’assessore regionale all’ambiente - che, per quanto riguarda la Regione del Veneto, è iniziato con le LL. RR. n. 58/84 sugli interventi regionali in materia di protezione civile (antesignana anche rispetto all’ordinamento nazionale che legiferò in materia nel 1970 su una proposta risalente al 1959, limitatamente alle attività dei vigili del fuoco, nell’ambito del ministero degli interni; la prima legge nazionale organica risale al 1992), e n. 6/92, sulla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, disposizioni interessate da continue modifiche e integrazioni in forza del mutato quadro legislativo nazionale e dei diversi orientamenti regionali. Il Pdl n. 54 procede, quindi, alla revisione complessiva dell’impianto normativo regionale per adeguarlo all’ordinamento statale e renderlo maggiormente aderente alla realtà e ai bisogni del territorio.

La nuova legge disciplina le funzioni della protezione civile alla luce del Codice di cui al D. lgs. n. 1/2018, ricomprendendo in essa l’attività di contrasto degli incendi boschivi, e riconoscendo il valore e l’utilità sociale del volontariato, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone l’autonomia. La nuova Legge regionale istituisce il Servizio Regionale di Protezione Civile, composto da Regione, Province, Città Metropolitana, Comuni e forme associative di comuni, nell’ambito del quale è operativa, tra i vari soggetti, l’ARPAV; definisce, inoltre, compiti e funzioni di ciascun livello istituzionale coinvolto, nonché le attribuzioni del volontariato (511 le organizzazioni, 20mila le unità di personale formato). In particolare, vengono introdotti gli Ambiti di protezione civile, costituiti da comuni aggregati mediante atto convenzionale, di cui vengono definiti funzioni e criteri di perimetrazione. A livello provinciale è prevista la costituzione di poli regionali che ricomprendono strutture logistiche per il deposito dei materiali e dei mezzi oltre che strutture di comando. A livello comunale, per garantire l’efficacia delle attività di protezione civile, è prevista la designazione da parte del sindaco del responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all’interno dell’organico.

Un ampio Capo della proposta legislativa è dedicato al volontariato, all’elenco territoriale del volontariato di Protezione civile, e alle Consulte regionali, provinciali e della Città Metropolitana delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Un Capo specifico della Legge è dedicato alla pianificazione di protezione civile e all’individuazione dei singoli strumenti. Definisce inoltre i contenuti della pianificazione locale e la procedura di approvazione dei piani regionali (adottati dalla Giunta e approvati dal Consiglio). In sede di esame in Seconda Commissione, è stata introdotta l’assegnazione di appositi contributi da parte della Giunta regionale, al fine di assicurare la formazione, l’adeguamento e l’aggiornamento dei piani locali di protezione civile, ai comuni singoli o associati, sentita la competente commissione consiliare.

Vengono individuati gli strumenti da utilizzare per la gestione delle emergenze e i relativi organi regionali di coordinamento, la disciplina dell’Unità di Crisi regionale, e del Centro operativo regionale, costituito da Sala situazioni Veneto, Centro funzionale decentrato, e Sala operativa regionale. Si fa inoltre riferimento, in uno specifico articolo della Legge, alla Colonna Mobile regionale, articolata a sua volta in colonne provinciali, quale struttura operativa e modulare, intercambiabile e in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle varie emergenze. Vengono regolamentati gli interventi di sostegno al Servizio regionale e al territorio per le attività di protezione civile e per il superamento delle emergenze. Sono previsti contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la realizzazione di strutture destinate alle attività di protezione civile. Viene stabilita, inoltre, l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i mezzi delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco territoriale e per quelli degli Enti Locali assegnati in via esclusiva ai gruppi o organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il testo approdato all’esame dell’Aula è stato emendato nel corso dei lavori della Seconda commissione, dov’era incardinato, alla luce delle osservazioni del proponente, dei commissari e dei diversi portatori d’interesse coinvolti, ovvero il Prefetto di Venezia, il Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige, il Presidente e il Direttore di ANCI Veneto, i referenti del Servizio di Protezione Civile, i Presidenti delle Province e il referente del Servizio di Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia e Sindaco metropolitano, i referenti dei Settori Protezione civile, i Sindaci dei Comuni dai 14 mila abitanti in su.

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